Sito a cura del Settore CSR e rendicontazione della sostenibilità del Centro competenze management e imprenditorialità (CMI) della SUPSI

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Rapporto di sostenibilità e normative: quale impatto per le imprese ticinesi

mercoledì, 21 Febbraio 2024

Il quadro normativo che definisce le responsabilità delle imprese per la redazione del rapporto di sostenibilità è in continua evoluzione. È dunque importante non farsi trovare impreparati. La rendicontazione di sostenibilità è un processo attraverso il quale le organizzazioni comunicano in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali, sociali ed economiche agli stakeholder, inclusi investitori, collaboratori, fornitori, clienti, comunità locali.

Nella pratica, tale rendicontazione si concretizza attraverso l’utilizzo di linee guida che permettono la redazione di un Rapporto di sostenibilità, strumento sempre più cruciale nel contesto imprenditoriale degli ultimi anni. Numerose imprese riconoscono ora l’importanza di sviluppare un modello di business sostenibile, mirato a stabilire relazioni a lungo termine, promuovere il coinvolgimento delle parti interessate, preservare la reputazione aziendale e assicurare la continuità dell’impresa stessa.

Redigere un Rapporto di sostenibilità significa intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza, significa acquisire informazioni sui propri impatti ambientali, sulla gestione delle risorse umane, sui rapporti con il territorio e le comunità, mettere in chiaro i propri valori e la propria governance.

Le aziende di grandi dimensioni sono tenute già da tempo a rendicontare su questi temi, ma i recenti cambiamenti nel quadro normativo in Europa e anche in Svizzera, con l’allargamento della platea dei soggetti interessati, meritano di essere conosciuti. D’altra parte, le istituzioni federali e cantonali hanno messo a punto, e stanno ulteriormente perfezionando, strumenti per supportare le piccole e medie imprese. Quali sono queste normative?

Il quadro normativo europeo

La Direttiva 2014/95/UE, spesso identificata come “Direttiva sulla Rendicontazione di Informazioni non Finanziarie” o “NFRD” aveva introdotto già nel 2017, per alcune tipologie di imprese di grandi dimensioni, l’obbligo di presentare una dichiarazione di carattere non finanziario, circoscritta tuttavia a quattro tematiche principali:

  • impatti ambientali;
  • problematiche di tipo sociale e riguardanti i dipendenti;
  • rispetto dei diritti umani;
  • corruzione e riciclaggio.

La NFRD è stata recentemente sostituita dalla “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464), entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, introducendo molte novità in tema di rendicontazione di sostenibilità; tra queste vengono sottolineate:

  • l’ampliamento dei soggetti interessati: rispetto alla precedente normativa, a livello europeo si passerà da circa 11.000 a circa 50.000 imprese soggette;
  • un approccio completo alla sostenibilità includendo il principio di doppia materialità (le imprese saranno tenute a rendere conto non solo del loro impatto verso l’esterno, ma anche degli effetti positivi e negativi dell’ambiente esterno verso le attività aziendali) e l’integrazione degli aspetti ESG (ambientali sociali e governance) lungo la catena del valore.

 

Ricadono nella nuova Direttiva europea: 

Dal 2025
(anno fiscale 2024)
Imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
• 25 milioni di euro di stato patrimoniale
• 50 milioni di euro di ricavi netti*
Dal 2026
(anno fiscale 2025)
Grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiamo superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
• > 250 dipendenti
• 25 milioni di euro di stato patrimoniale
• 50 milioni di euro di ricavi netti*
Dal 2027
(anno fiscale 2026)
Piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo
Dal 2029
(anno fiscale 2028)
Imprese e figlie succursali con capogruppo extra-UE, per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno:
• un’imprese figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o
• una succursale abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente

* Rispetto a quanto indicato nel testo della CSRD, i limiti sono stati aggiornati e rispecchiano l’aumento del 25% delle soglie dimensionali di definizione di micro, piccole, medie e grandi imprese.

Il quadro normativo svizzero

Il Consiglio Federale intende sostenere una legislazione in materia di responsabilità sociale delle imprese coordinata su scala internazionale.

A seguito del respingimento dell’iniziativa popolare «Per imprese responsabili– a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», il 1. gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) in materia di gestione sostenibile che prevedono, per le grandi imprese svizzere, l’obbligo di redigere una relazione sui rischi della loro attività in rapporto all’ambiente, agli aspetti sociali, alle condizioni dei lavoratori, ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione, nonché inerenti le misure adottate per fronteggiare tali rischi (Obbligo di rendiconto sulle questioni non finanziarie – art. 964a-c del CO).

Le imprese interessate per legge a questa rendicontazione sugli aspetti extrafinanziari sono:

1. società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005799 sui revisori;
2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.

Tuttavia, ci si interroga sulle ripercussioni della direttiva comunitaria (CSDR) sull’economia svizzera, in considerazione del fatto che circa il 60% delle esportazioni svizzere è destinato nella UE e che molte aziende svizzere hanno filiali nella UE o fanno parte di Holding.

Il Consiglio Federale ha espresso l’intenzione di riesaminare la normativa svizzera e ha deciso di elaborare, entro luglio 2024, un progetto da porre in consultazione, prevedendo tra l’altro di ridurre la soglia per l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità da 500 a 250 dipendenti.

Modelli di rendicontazione

Per comunicare le proprie prestazioni sulle tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance) esistono diversi modelli.

  • In Europa

 In Europa, i criteri che le imprese devono utilizzare per la loro rendicontazione di sostenibilità sono stati pubblicati il 22 dicembre scorso con il Regolamento CEE/UE 31 luglio 2023, n. 2772. Si tratta dei cosiddetti ESRS (European Sustainability Reporting Standard), predisposti da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) in qualità di organo tecnico della Commissione europea incaricato di portare avanti il progetto e sono il risultato di un grande percorso di collaborazione della Commissione europea con diversi organismi, tra cui l’International Sustainability Standards Board (ISSB), il Global Reporting Initiative (GRI), trascendendo quindi i confini nazionali.

Grazie a queste collaborazioni, è stato ottenuto un elevato grado di interoperabilità con gli standard globali esistenti, eliminando di fatto lo spettro di una doppia rendicontazione da parte delle imprese.

Gli ESRS infatti tengono conto:

  • dei principali standard di rendicontazione globali, in quanto vengono integrate le informazioni ed i dati da questi previste (ad es. Standard del GRI Global Reporting Initiative, Protocollo GHG, SDGs dell’ONU, Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, ISO 26000).
  • del Regolamento sulla tassonomia (Regolamento UE 2020/852, che introduce nell’Unione Europea un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili);
  • della CRR (Capital Requirement Regulation per le Banche e Istituti finanziari);

Il pacchetto degli Standard è suddiviso in tre aree:

  • Standard comuni e trasversali (cross-cutting standards);
  • Standard specifici (E environmental), S (social) e G (governance) (topical standards);
  • Standard per particolari settori (in elaborazione) (sector-specific standards).

 

PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS

 Standard trasversali

 

ESRS 1 Prescrizioni generali
ESRS 2 Informazioni generali
 Standard specifici

 

 Ambientali

 

ESRS E1 Cambiamenti climatici
ESRS E2 Inquinamento
ESRS E3 Acque e risorse marine
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
 Sociali

 

ESRS S1 Forza lavoro propria
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3 Comunità interessate
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
 di Governance ESRS G1 Condotta delle imprese

Per le PMI non quotate, quindi non obbligate per legge alla rendicontazione di sostenibilità, l’EFRAG ha emanato recentemente un “ESRS Volontario” destinato alle microimprese e PMI non quotate; questo standard, attualmente in bozza, fornisce un riferimento prezioso per preparare un’informativa in conformità con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), favorendo in particolare le microimprese, con l’obiettivo di migliorarne la competitività a breve, medio e lungo termine, nonché l’accesso ai finanziamenti, grazie alle informazioni richieste da finanziatori e investitori.

  • In Svizzera

 La Confederazione partecipa a diverse iniziative di organizzazioni internazionali impegnate nella definizione di criteri e modelli di rendicontazione di sostenibilità. Tra queste vi sono la Global Reporting Initiative (GRI, organizzazione con cui la Svizzera collabora nell’ambito di un partenariato istituzionale) e l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Diversamente dall’Europa, ad oggi le imprese svizzere assoggettate all’obbligo di rendicontazione possono decidere se orientarsi verso gli standard della UE o altri standard equivalenti; deve essere comunque assicurato che tutti i requisiti di cui all’art.964b del CO siano soddisfatti.

Queste imprese dovranno rendicontare anche sulle questioni climatiche a partire dal 2025, relativamente all’anno 2024. Il rapporto inoltre deve essere approvato dal più alto organo direttivo o amministrativo e dall’organo responsabile dell’approvazione dei conti annuali.

Occorre considerare che i modelli di rendicontazione citati finora sono complessi per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle competenze e delle risorse necessarie.

Per far fronte a questo quadro normativo in evoluzione, la Divisione dell’economia del Canton Ticino, insieme all’Associazione industrie ticinesi (AITI), alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (CC-TI) e al settore di ricerca CSR e rendicontazione della sostenibilità della SUPSI, stanno portando avanti da qualche anno un percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi della rendicontazione e sviluppo dei temi ESG, per fornire un sostegno concreto alle aziende e contribuire alla diffusione di buone pratiche.

Rientrano in questo progetto anche gli strumenti di valutazione e rendicontazione seguenti:

  • Il questionario di autovalutazione, costituito da 18 domande suddivise tra i temi economici, sociali e ambientali e compilabile online dal sito https://it.surveymonkey.com/r/smartproject. Si tratta di un formulario che consente di ricevere facilmente un punteggio sulla situazione aziendale e fornisce spunti per valorizzare i propri valori e le iniziative già in essere.
  • Il Rapporto di sostenibilità semplificato di Camera di Commercio, pensato per le PMI locali, permette di redigere un primo rapporto di sostenibilità sulle principali tematiche di CSR. Grazie al supporto di una piattaforma, la compilazione del rapporto può essere effettuata in maniera agevole. Link: https://www.ti-csrreport.ch/. Tale rapporto è inoltre riconosciuto dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per l’applicazione del criterio di CSR nella fase di aggiudicazione degli appalti e quale requisito minimo per l’accesso alle misure della Legge per l’innovazione economica (LInn). Il tutorial per l’impostazione del rapporto è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=B-LPlc4WXEM).
  • il Rapporto CSR di territorio di AITI, pensato per le aziende più strutturate, o che hanno già approcciato i temi della CSR, permette di elaborare un rapporto di sostenibilità con una parte di indicatori quantitativi ESG obbligatori e una parte di indicatori facoltativi (allineati con gli standard di rendicontazione internazionali). Per maggiori info contattare l’Associazione Industrie Ticinesi.

 

In conclusione

Anche se non direttamente assoggettate all’obbligo di rendicontazione, le PMI sono sempre più spesso chiamate a rispondere su tematiche di sostenibilità a fronte di richieste del mercato, cioè di soggetti a monte o a valle della catena di fornitura, nonché da parte di banche e governi.

Intraprendere un percorso di consapevolezza sui propri temi della sostenibilità dovrebbe essere visto pertanto come un’opportunità, più che un vincolo, al fine di preservare il valore aziendale, anzi, valorizzare le capacità, comprendere meglio i propri rischi e agire in modo proattivo, ridurre gli sprechi, programmare una strategia a lungo termine. In sintesi, garantire la continuità dell’impresa.

Gli strumenti messi a disposizione, sopra descritti, consentono di avviare con gradualità questo percorso virtuoso, con il sostegno di tutte le istituzioni promotrici.

 

 

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