Sito a cura del Settore CSR e rendicontazione della sostenibilità del Centro competenze management e imprenditorialità (CMI) della SUPSI
Il quadro normativo che definisce le responsabilità delle imprese per la redazione del rapporto di sostenibilità è in continua evoluzione. È dunque importante non farsi trovare impreparati. La rendicontazione di sostenibilità è un processo attraverso il quale le organizzazioni comunicano in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali, sociali ed economiche agli stakeholder, inclusi investitori, collaboratori, fornitori, clienti, comunità locali.
Nella pratica, tale rendicontazione si concretizza attraverso l’utilizzo di linee guida che permettono la redazione di un Rapporto di sostenibilità, strumento sempre più cruciale nel contesto imprenditoriale degli ultimi anni. Numerose imprese riconoscono ora l’importanza di sviluppare un modello di business sostenibile, mirato a stabilire relazioni a lungo termine, promuovere il coinvolgimento delle parti interessate, preservare la reputazione aziendale e assicurare la continuità dell’impresa stessa.
Redigere un Rapporto di sostenibilità significa intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza, significa acquisire informazioni sui propri impatti ambientali, sulla gestione delle risorse umane, sui rapporti con il territorio e le comunità, mettere in chiaro i propri valori e la propria governance.
Le aziende di grandi dimensioni sono tenute già da tempo a rendicontare su questi temi, ma i recenti cambiamenti nel quadro normativo in Europa e anche in Svizzera, con l’allargamento della platea dei soggetti interessati, meritano di essere conosciuti. D’altra parte, le istituzioni federali e cantonali hanno messo a punto, e stanno ulteriormente perfezionando, strumenti per supportare le piccole e medie imprese. Quali sono queste normative?
Il quadro normativo europeo
La Direttiva 2014/95/UE, spesso identificata come “Direttiva sulla Rendicontazione di Informazioni non Finanziarie” o “NFRD” aveva introdotto già nel 2017, per alcune tipologie di imprese di grandi dimensioni, l’obbligo di presentare una dichiarazione di carattere non finanziario, circoscritta tuttavia a quattro tematiche principali:
La NFRD è stata recentemente sostituita dalla “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464), entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, introducendo molte novità in tema di rendicontazione di sostenibilità; tra queste vengono sottolineate:
Ricadono nella nuova Direttiva europea:
Dal 2025 (anno fiscale 2024) |
Imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: • 25 milioni di euro di stato patrimoniale • 50 milioni di euro di ricavi netti* |
Dal 2026 (anno fiscale 2025) |
Grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiamo superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: • > 250 dipendenti • 25 milioni di euro di stato patrimoniale • 50 milioni di euro di ricavi netti* |
Dal 2027 (anno fiscale 2026) |
Piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo |
Dal 2029 (anno fiscale 2028) |
Imprese e figlie succursali con capogruppo extra-UE, per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: • un’imprese figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o • una succursale abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente |
* Rispetto a quanto indicato nel testo della CSRD, i limiti sono stati aggiornati e rispecchiano l’aumento del 25% delle soglie dimensionali di definizione di micro, piccole, medie e grandi imprese.
Il quadro normativo svizzero
Il Consiglio Federale intende sostenere una legislazione in materia di responsabilità sociale delle imprese coordinata su scala internazionale.
A seguito del respingimento dell’iniziativa popolare «Per imprese responsabili– a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», il 1. gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) in materia di gestione sostenibile che prevedono, per le grandi imprese svizzere, l’obbligo di redigere una relazione sui rischi della loro attività in rapporto all’ambiente, agli aspetti sociali, alle condizioni dei lavoratori, ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione, nonché inerenti le misure adottate per fronteggiare tali rischi (Obbligo di rendiconto sulle questioni non finanziarie – art. 964a-c del CO).
Le imprese interessate per legge a questa rendicontazione sugli aspetti extrafinanziari sono:
Tuttavia, ci si interroga sulle ripercussioni della direttiva comunitaria (CSDR) sull’economia svizzera, in considerazione del fatto che circa il 60% delle esportazioni svizzere è destinato nella UE e che molte aziende svizzere hanno filiali nella UE o fanno parte di Holding.
Il Consiglio Federale ha espresso l’intenzione di riesaminare la normativa svizzera e ha deciso di elaborare, entro luglio 2024, un progetto da porre in consultazione, prevedendo tra l’altro di ridurre la soglia per l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità da 500 a 250 dipendenti.
Modelli di rendicontazione
Per comunicare le proprie prestazioni sulle tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance) esistono diversi modelli.
In Europa, i criteri che le imprese devono utilizzare per la loro rendicontazione di sostenibilità sono stati pubblicati il 22 dicembre scorso con il Regolamento CEE/UE 31 luglio 2023, n. 2772. Si tratta dei cosiddetti ESRS (European Sustainability Reporting Standard), predisposti da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) in qualità di organo tecnico della Commissione europea incaricato di portare avanti il progetto e sono il risultato di un grande percorso di collaborazione della Commissione europea con diversi organismi, tra cui l’International Sustainability Standards Board (ISSB), il Global Reporting Initiative (GRI), trascendendo quindi i confini nazionali.
Grazie a queste collaborazioni, è stato ottenuto un elevato grado di interoperabilità con gli standard globali esistenti, eliminando di fatto lo spettro di una doppia rendicontazione da parte delle imprese.
Gli ESRS infatti tengono conto:
Il pacchetto degli Standard è suddiviso in tre aree:
PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS
Standard trasversali
|
ESRS 1 | Prescrizioni generali | |
ESRS 2 | Informazioni generali | ||
Standard specifici
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Ambientali
|
ESRS E1 | Cambiamenti climatici |
ESRS E2 | Inquinamento | ||
ESRS E3 | Acque e risorse marine | ||
ESRS E4 | Biodiversità ed ecosistemi | ||
ESRS E5 | Uso delle risorse ed economia circolare | ||
Sociali
|
ESRS S1 | Forza lavoro propria | |
ESRS S2 | Lavoratori nella catena del valore | ||
ESRS S3 | Comunità interessate | ||
ESRS S4 | Consumatori e utilizzatori finali | ||
di Governance | ESRS G1 | Condotta delle imprese |
Per le PMI non quotate, quindi non obbligate per legge alla rendicontazione di sostenibilità, l’EFRAG ha emanato recentemente un “ESRS Volontario” destinato alle microimprese e PMI non quotate; questo standard, attualmente in bozza, fornisce un riferimento prezioso per preparare un’informativa in conformità con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), favorendo in particolare le microimprese, con l’obiettivo di migliorarne la competitività a breve, medio e lungo termine, nonché l’accesso ai finanziamenti, grazie alle informazioni richieste da finanziatori e investitori.
La Confederazione partecipa a diverse iniziative di organizzazioni internazionali impegnate nella definizione di criteri e modelli di rendicontazione di sostenibilità. Tra queste vi sono la Global Reporting Initiative (GRI, organizzazione con cui la Svizzera collabora nell’ambito di un partenariato istituzionale) e l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
Diversamente dall’Europa, ad oggi le imprese svizzere assoggettate all’obbligo di rendicontazione possono decidere se orientarsi verso gli standard della UE o altri standard equivalenti; deve essere comunque assicurato che tutti i requisiti di cui all’art.964b del CO siano soddisfatti.
Queste imprese dovranno rendicontare anche sulle questioni climatiche a partire dal 2025, relativamente all’anno 2024. Il rapporto inoltre deve essere approvato dal più alto organo direttivo o amministrativo e dall’organo responsabile dell’approvazione dei conti annuali.
Occorre considerare che i modelli di rendicontazione citati finora sono complessi per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle competenze e delle risorse necessarie.
Per far fronte a questo quadro normativo in evoluzione, la Divisione dell’economia del Canton Ticino, insieme all’Associazione industrie ticinesi (AITI), alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (CC-TI) e al settore di ricerca CSR e rendicontazione della sostenibilità della SUPSI, stanno portando avanti da qualche anno un percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi della rendicontazione e sviluppo dei temi ESG, per fornire un sostegno concreto alle aziende e contribuire alla diffusione di buone pratiche.
Rientrano in questo progetto anche gli strumenti di valutazione e rendicontazione seguenti:
In conclusione
Anche se non direttamente assoggettate all’obbligo di rendicontazione, le PMI sono sempre più spesso chiamate a rispondere su tematiche di sostenibilità a fronte di richieste del mercato, cioè di soggetti a monte o a valle della catena di fornitura, nonché da parte di banche e governi.
Intraprendere un percorso di consapevolezza sui propri temi della sostenibilità dovrebbe essere visto pertanto come un’opportunità, più che un vincolo, al fine di preservare il valore aziendale, anzi, valorizzare le capacità, comprendere meglio i propri rischi e agire in modo proattivo, ridurre gli sprechi, programmare una strategia a lungo termine. In sintesi, garantire la continuità dell’impresa.
Gli strumenti messi a disposizione, sopra descritti, consentono di avviare con gradualità questo percorso virtuoso, con il sostegno di tutte le istituzioni promotrici.